Tasse sulla Casa: come funziona la tassazione degli immobili all’estero
Sono tenuti al pagamento dell’imposta IVIE sugli immobili all’estero:
1. i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e
terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per
natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro
autonomo
2. i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
3. i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
4. i locatari, per gli immobili, anche da costruire o
in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (l’obbligo
sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).
L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e
ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (viene
conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per
almeno quindici giorni).
L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili.
Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta.
In tal caso, il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati
relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi,
fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW.
Per calcolare il limite che dà diritto all’esenzione,
si deve fare riferimento all’imposta determinata sul valore complessivo
dell’immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza
tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale credito d’imposta
riconosciuto nel caso in cui sia stata eventualmente versata una tassa
patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l’immobile.
Per evitare doppia imposizione sullo stesso immobile,
dall’imposta dovuta è possibile dedurre un credito pari all’ammontare
dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato
l’immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea
o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta si detraggono,
prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel
Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di riferimento.
Inoltre, qualora sussista un’eccedenza d’imposta reddituale gravante
su immobili ivi situati non utilizzata (articolo 165 del TUIR), si
detrae dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili, fino a
concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta
derivante da tale eccedenza.
Il valore dell’immobile
Il valore dell’immobile da prendere in considerazione per il calcolo dell’imposta è costituito, generalmente, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.
Il valore dell’immobile da prendere in considerazione per il calcolo dell’imposta è costituito, generalmente, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.
Se l’immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.
In mancanza di tali valori, occorre tener conto del valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile.
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione,
il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o
nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri
con finalità analoghe.
Se l’immobile si trova in un Paese dell’Unione europea o in uno Stato
aderente allo Spazio economico europeo che garantisce un adeguato
scambio di informazioni, il valore è prioritariamente quello catastale,
come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai
fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale.
Tale criterio vale anche per gli immobili che sono pervenuti per
successione o donazione.
In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo
risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Le agevolazioni per l’abitazione principale
Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%.
Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%.
Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare,
l’importo di 200 euro, rapportato al periodo dell’anno durante il quale
l’immobile è destinato a tale uso.
Se l’unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la stessa destinazione si
verifica.
Infine, per gli anni 2012 e 2013, oltre all’importo di 200 euro, è prevista un’ulteriore detrazione di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni. È necessario,
però, che il figlio dimori abitualmente e risieda anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo
complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.
Il versamento dell’imposta e le modalità di dichiarazione
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi al nuovo tributo, si
applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle
persone fisiche, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento
dell’imposta in acconto e a saldo.
Coloro che hanno pagato l’IVIE per l’anno 2011, obbligo che
inizialmente era stato previsto dalla legge che ha istituito l’imposta
(decreto legge n. 201/2011), possono considerare i versamenti effettuati
come acconto per il periodo d’imposta 2012.
Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il
contribuente deve compilare la Sezione XV A del quadro RM del modello
Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi
in valuta calcolato in base all’apposito provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate.
Tutte le informazioni contenute in questo post sono tratte
dall’Annuario del Contribuente (aggiornamento luglio 2013) dell’Agenzia
delle Entrate. Per leggere tutti gli articoli dedicati alle Tasse sulla
Casa, clicca sul link del nostro Dossier Tasse sulla Casa.
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