DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
22 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A01807)
(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)
***
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 20 marzo 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della
salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di
cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del
28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo
economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle
politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari
regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti
misure:
a) sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo
quanto di seguito disposto. Le attivita' professionali non sono
sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7,
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per
le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto
dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo,
per le attivita' commerciali, quanto disposto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza
del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di
cui all'allegato 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze;
b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune
diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;
c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai sensi della
lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a
distanza o lavoro agile;
d) restano sempre consentite anche le attivita' che sono
funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita'
di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei
servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al
Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella
quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni
beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita'
consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora
ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo
precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione
dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della
comunicazione resa;
e) sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di
pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio
di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della
cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonche'
dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o
in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti;
f) e' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto,
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e
dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e
alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque
funzionale a fronteggiare l'emergenza;
g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo
continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e'
ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un
grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il
Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che
non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino
all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e'
legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In
ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti
impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico
essenziale;
h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio e
della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per
l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della
provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei
provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia
autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le
forze di polizia.
3. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i
contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra
il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del
presente decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione
entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in
giacenza.
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